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Art 210 cpc | L’ordine di esibizione della prova documentale

Indice

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Assetto di Esposizione della Documentazione Bancaria

Uno degli ostacoli più ardui da superare nel giudizio civile di accertamento negativo del saldo del conto corrente bancario riguarda la prova che il correntista deve fornire in giudizio relativamente alla documentazione che dimostri l’esistenza del rapporto di credito e delle “anomalie” che lo affliggono (usura, anatocismo, commissioni illegittime, interessi ultra legali). Sono diversi i rimedi a cui si può ricorrere per la ricostruzione della documentazione bancaria. In questo articolo ci focalizzeremo sull’istanza di esibizione documenti ex art 210 cpc.

Disciplina Normativa

La normativa di riferimento risiede nell’art. 119 del TUB (Testo Unico Bancario), la quale prevede che i clienti possano ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa a una o più operazioni effettuate dalla banca. La Cassazione è più volte intervenuta in materia (sentenza n. 18555 del 2013, di conferma di una precedente pronuncia, la n. 349 del 2013), ritenendo che il termine di quindici giorni debba considerarsi “congruo spatium deliberandi per l’elaborazione delle informazioni da comunicare al destinatario della richiesta”. Non infrequentemente gli Istituti di credito rimangono inosservanti al precetto normativo in commento, ponendo in essere condotte dilatorie (se non del tutto omissive dei propri doveri).

Nei fatti, gli Istituti sono consapevoli che la richiesta di documentazione bancaria è strumentale alla verifica del proprio operato e alla conseguente introduzione di un contenzioso.

Ciò ovviamente pone in posizione di difficoltà il correntista che persegua l’accertamento negativo del saldo del proprio conto corrente, poiché – ai sensi dell’art. 2697 c.c. – su di esso grava l’onere di provare il fondamento della domanda avanzata in giudizio (come, al contrario, in caso di opposizione alla pretesa fatta valere dalla banca con decreto ingiuntivo, l’onere della produzione documentale integrale sia a carico di quest’ultima). Come se non bastasse, l’art. 2220 c.c. impone alle banche la conservazione di documentazione contabile solo per gli ultimi dieci anni che, nella migliore delle ipotesi, consente una ricostruzione solo parziale del rapporto di credito.

Tra i rimedi processuali a disposizione del correntista (il quale, dopo la richiesta documentazione bancaria trasmessa all’Istituto e rimasta inevasa, può anche procedere con un decreto ingiuntivo per consegna documenti) vi è la richiesta, in giudizio, di ordine di esibizione documenti ex art 210 cpc, grazie al quale è possibile richiedere al Giudice un provvedimento che obblighi la banca convenuta a esibire la documentazione richiesta. Tuttavia, la prassi tra la Magistratura è di ammettere l’istanza di esibizione ex art 210 cpc solo nel caso in cui, prima del giudizio, il correntista dimostri di aver invitato per iscritto la banca a consegnare i documenti. L’argomentazione giuridica a sostegno è il richiamo all’onere probatorio ricadente sulla parte che avanzi una domanda in giudizio.

Una storica pronuncia della S.C. (sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554) ha confermato che “una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta equivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente – quale si è visto essere quello in esame – in uno strumento di penalizzazione del medesimo”.


Il Nostro Caso di Successo: Ammesso Ordine di Esibizione Ex Art 210 Cpc e Applicazione “Saldo Zero”

Nonostante le innegabili forti resistenze sul tema, fortunatamente, si registrano anche provvedimenti di adesione alla pronuncia richiamata. Vi rientra l’ordinanza del 24 Ottobre 2018, su un caso seguito da chi scrive ed avente oggetto la richiesta di esibizione degli estratti conto anche precedenti al decennio, resa dal Presidente della 4^ Sez. del Tribunale di Catania, il quale ha ritenuto: “l’ammissibilità dell’ordine di esibizione di tutti gli e/c dei conti per cui è causa, non costituendo il previo esercizio stragiudiziale del diritto ex art. 119 TUB presupposto di ammissibilità dell’istanza ex articolo 210 cpc …omissis… Ritenuto che va invitato il c.t.u. a comparire all’udienza affinché chiarisca l’eventuale continuità dei conti per cui è causa e l’applicazione del cd. saldo zero alla prima operazione disponibile ovvero diverso criterio contabile” per la rideterminazione del saldo del conto corrente […]”


Il Provvedimento è Interessantissimo, Poiché Produce Tre Rilevanti Conseguenze:

  1. Intima la produzione alla banca, seppur in un procedimento introdotto dal correntista, di tutti gli estratti conto, sin dall’apertura dello stesso ed anche oltre gli ultimi dieci anni;
  2. Conferma che la richiesta stragiudiziale dei documenti non integra una condizione di ammissibilità dell’istanza di ordine di esibizione;
  3. Stabilisce, in caso di perdurante discontinuità delle movimentazioni contabili, l’applicazione del criterio del c.d. “saldo zero conto corrente”.

Un’importante, concreta presa di posizione ed un segnale che restituisce equilibrio al rapporto tra banca e correntista.

A cura dell’Avv. Armando Longo

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