OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO

Che cos’è un decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito liquido, certo ed esigibile fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere alle sue obbligazioni.

Il decreto ingiuntivo viene emesso dal Giudice di Pace per importi sino ad € 5.000,00, dal Tribunale Ordinario per importi superiori ad € 5.000,00.

Come si arriva al Decreto Ingiuntivo?

Alla base di tutto il procedimento, vi è la prolungata impossibilità da parte del cliente di proseguire coi pagamenti o rientrare da un’eccessiva scopertura di conto corrente.

Accertata tale incapacità, la Banca risolve il rapporto di credito mediante la notifica di una lettera di decadenza dal beneficio del termine, nella quale richiede il pagamento dell’intero debito residuo.

Di fronte al mancato pagamento, la Banca può incaricare una società di recupero crediti bancari o cedere il credito a società NPL.

La strategia di recupero adottata dipende poi dalla società che prende in gestione il credito, la quale può decidere di contattare il cliente per trovare un accordo stragiudiziale– ovvero stipulare un piano di rientro o un saldo a stralcio a rate-oppure agire in via giudiziale, promuovendo ricorso per decreto ingiuntivo al giudice competente, ricorso che viene sempre accolto.

Conseguenze Decreto Ingiuntivo

  • Cosa succede se non si paga un decreto ingiuntivo?
  • In caso di decreto ingiuntivo non opposto cosa succede?
  • E’ possibile fare qualcosa dopo la notifica di un decreto ingiuntivo?

Queste sono le domande più frequenti che ci vengono poste da chi ha ricevuto un decreto ingiuntivo e alle quali noi sistematicamente rispondiamo:  innanzitutto è necessario opporsi.

Trascorso il termine dei 40 giorni senza che il debitore si sia opposto, il Decreto Ingiuntivo diventa efficace e può essere equiparato ad una sentenza di condanna emessa dal giudice, con tutte le conseguenze che ne derivano, prima fra tutte la definitiva esecutività.

Ciò significa, che il creditore potrà avviare una procedura di espropriazione forzata in capo al debitore (pignoramento dello stipendio, pignoramento della casa, pignoramento mobiliare etc).

È indispensabile, dunque, che il debitore, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, si attivi immediatamente, in quanto ha a disposizione solo 40 giorni per contestare il credito.

Tempi Decreto Ingiuntivo

A seconda del termine in cui acquista efficacia, il Decreto Ingiuntivo si distingue in due tipologie:

  • Decreto provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.c.)
  • Decreto non provvisoriamente esecutivo

Con il Decreto non provvisoriamente esecutivo, il debitore ha un termine di 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione.

In mancanza di opposizione, decorso tale termine, il provvedimento diventerà efficace e si procederà ad esecuzione forzata.

Con il Decreto dotato di provvisoria esecutività, invece, il creditore può aggredire il debitore ed i suoi fideiussori sin da subito, senza aspettare la scadenza dei 40 giorni su menzionati, fatta salva comunque la facoltà per il debitore di opporsi.

Sempre più frequentemente accade che, al decreto ingiuntivo proposto da una banca o da una finanziaria, per i rapporti di conto corrente, anticipi sbf, leasing, finanziamenti, etc.… il giudice conceda la provvisoria esecuzione.

 

Come fare opposizione a decreto ingiuntivo bancario?

Come ribadito già diverse volte, a prescindere dalla provvisoria esecuzione o meno, è necessario fare opposizione decreto ingiuntivo.

Per prima cosa bisogna rivolgersi a dei professionisti esperti in materia legale e finanziaria,  che valutino se la pretesa fatta valere dalla Banca sia legittima o meno. Sarà quindi necessario avvalersi, anche, di una perizia econometrica volta a contestare numericamente il saldo preteso dalla banca.

Comunemente si pensa che l’operato della banca sia irreprensibile, nella realtà l’utilizzo di “escamotage”, da parte degli istituti, volti ad eludere la normativa vigente, è più la regola che l’eccezione.

Usuraanatocismointeressi ultra legali sono solo una piccola rappresentazione delle strategie messe in campo dagli istituti bancari, per aumentare illegittimamente i loro profitti.

Motivazioni per opposizione decreto ingiuntivo banca

I motivi per cui è possibile presentare opposizione possono essere ricondotti a due macro gruppi ovvero:

  • Cause legate alla condotta del debitore
  • Irregolarità o vizi legati alla procedura

 

Nel primo gruppo vi rientrano tutte quelle situazioni in cui il debitore prova di aver già adempiuto alle sue obbligazioni, o di aver adempiuto diversamente.

Nel secondo gruppo vi rientrano i vizi legati alla procedura -ovvero quelli legati alla la prova del credito che deve fornire la banca, la mancata comunicazione del decreto- e le irregolarità legate al procedimento creditizio, in questo caso si contesta il saldo preteso dalla banca che differisce da quello reale, perché epurato da tutte le anomalie bancarie che la banca ha applicato nel corso del rapporto.

La prova del credito

L’onere della prova del credito, ai sensi dell’art. 2697 cc, grava su chi vuol far valere in giudizio il proprio diritto.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo è, quindi, la banca a dover produrre tutta la documentazione a riprova del credito vantato sul suo cliente.

Nella maggior parte dei casi, le banche che fanno ricorso per decreto ingiuntivo allegano come prova scritta il cd. Saldaconto, ovvero una dichiarazione nella quale la Banca certifica, in conformità alle proprie scritture contabili, che il credito è vero e liquido.

La giurisprudenza ritiene, comunque, che il saldaconto non sia sufficiente, e che la Banca per provare il proprio credito debba depositare anche copia della documentazione contrattuale e nel caso di conti correnti gli estratti conto sin dall’apertura.

Esattamente come avviene per i correntisti nei giudizi civili di accertamento dei saldi dei conti correnti, in cui per provare l’esistenza del rapporto di credito devono produrre tutti gli estratti conto sin dall’apertura.

Come si può immaginare, specie per i rapporti ultra decennali, diventa difficile se non impossibile ricostruire perfettamente gli estratti conto sin dall’apertura, poiché spesso il cliente li cestina o li perde (leggi l’articolo per un approfondimento).

A questo punto, però, bisogna distinguere tra onere della prova ed onere di custodia.

Ebbene ai sensi dell’art. 2220 cc, la banca ha l’onere di custodire la documentazione solo per gli ultimi dieci anni, mentre come abbiamo detto per l’onere della prova non è vi è alcuna prescrizione.

Prova del credito

Ricorso Decreto

Onere della prova

Cosa accade, se la banca nel ricorso per decreto ingiuntivo su un conto corrente ventennale, deposita soltanto la documentazione degli ultimi dieci anni, e magari il primo estratto conto depositato presenta un saldo debitore negativo?

L’onere della prova del credito, ai sensi dell’art. 2697 cc, grava su chi vuol far valere in giudizio il proprio diritto.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo è, quindi, la banca a dover produrre tutta la documentazione a riprova del credito vantato sul suo cliente.

Nella maggior parte dei casi, le banche che fanno ricorso per decreto ingiuntivo allegano come prova scritta il cd. Saldaconto, ovvero una dichiarazione nella quale la Banca certifica, in conformità alle proprie scritture contabili, che il credito è vero e liquido.

La giurisprudenza ritiene, comunque, che il saldaconto non sia sufficiente, e che la Banca per provare il proprio credito debba depositare anche copia della documentazione contrattuale e nel caso di conti correnti gli estratti conto sin dall’apertura.

Esattamente come avviene per i correntisti nei giudizi civili di accertamento dei saldi dei conti correnti, in cui per provare l’esistenza del rapporto di credito devono produrre tutti gli estratti conto sin dall’apertura.

Come si può immaginare, specie per i rapporti ultra decennali, diventa difficile se non impossibile ricostruire perfettamente gli estratti conto sin dall’apertura, poiché spesso il cliente li cestina o li perde (leggi l’articolo per un approfondimento).

A questo punto, però, bisogna distinguere tra onere della prova ed onere di custodia.

Ebbene ai sensi dell’art. 2220 cc, la banca ha l’onere di custodire la documentazione solo per gli ultimi dieci anni, mentre come abbiamo detto per l’onere della prova non è vi è alcuna prescrizione.

In linea di principio, dato che la Banca non può provare come abbia maturato il credito derivante dal saldo debitore iniziale, si dovrebbe applicare il c.d. “saldo zero”, ovvero si azzera il saldo negativo iniziale a favore del cliente.

Ovviamente diciamo in linea di principio, poiché non tutti i tribunali aderiscono a questo orientamento.

Molto più spesso di quanto si pensi, l’onere della prova viene disatteso dalla banca che promuove il decreto ingiuntivo, perché sa che con buona probabilità non verrà opposto.

Per questo motivo è importante affidare il decreto ingiuntivo ad uno studio specializzato, che sappia esaminare la documentazione degli atti ed individuare tutte le incongruenze valide ai fini di un’opposizione.

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