SVOLTA EPOCALE
In ambito di Opposizione all’esecuzione immobiliare.
Grazie alla recente Sentenza Delle Sezioni Unite Della Cassazione il giudice deve valutare se il decreto ingiuntivo o il precetto sono stati emessi sulla base di clausole abusive contrarie ai diritti del consumatore.
Roma – Con la sentenza delle Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479 la Corte di Cassazione, ha formulato una serie di regole prettamente processuali per garantire il rispetto del diritto eurounitario sulla tutela del consumatore nell’esecuzione forzata, nel caso in cui il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo non opposto.
Si tratta di una decisione che segna una svolta di grande rilievo. Una sentenza che consente di restituire le case all’asta a molti debitori sottoposti al pignoramento immobiliare.
Indice
Cassazione SSUU – Corte di Giustizia Europea
La recente pronuncia delle Sezioni Unite si basa sul principio fissato della Corte di giustizia europea nelle cause C-693/19 e C-831/19, che aveva bocciato la normativa italiana laddove precludeva al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi sulla validità delle clausole contrattuali.
Il principio è che al consumatore va garantita una tutela effettiva. In base alla giurisprudenza eurounitaria, infatti, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio la presenza di clausole abusive o vessatorie nel contratto. Per effettuare il controllo d’ufficio il giudice del monitorio deve esercitare i poteri istruttori consentiti dall’articolo 640, primo comma, cod. proc. civ..
Il fatto che una sentenza o un decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo e perciò non più impugnabile non può essere un limite alla tutela dei cittadini.
Pertanto per il giudice dell’esecuzione deve poter rimettere in gioco tutto il processo e bloccare l’asta giudiziaria se, alla base di tutto ciò, c’è la violazione delle norme europee e nazionali che tutelano il consumatore.
In presenza quindi di un contratto bancario (una fideiussione, un mutuo, un’apertura di credito o qualsiasi altro contratto) che contenga clausole vessatorie, come usura e anatocismo, ma non solo, il debitore può presentare, per tramite del suo legale, opposizione all’esecuzione immobiliare, anche a pignoramento già in corso e rimettere tutto in discussione.
Opposizione all’esecuzione immobiliare – Cosa cambia
In fase di richiesta del decreto ingiuntivo, il giudice dovrà richiedere alle banche di produrre il contratto su cui si basa il credito. Eventualmente, deve rigettare la richiesta di decreto ingiuntivo se l’istruttoria sulla natura vessatoria della clausola risulta troppo complessa perché richiede di assumere testimonianze o svolgere una consulenza tecnica d’ufficio.
Qualora ci sia già stata sentenza sfavorevole al cliente, o sia in corso la procedura esecutiva, quindi di vendita, è possibile adesso, richiedere lo stop della procedura, cosa prima impossibile o comunque molto difficile.
A quel punto il creditore dovrà avviare un processo ordinario di accertamento del proprio credito. L’emissione invece del decreto ingiuntivo deve essere motivata: l’obbligo è funzionale a informare il consumatore che il giudice del monitorio ha svolto il controllo d’ufficio sulla presenza di clausole abusive nel contratto sotteso al credito azionato.
La regola si applica anche alle procedure già in corso, consentendo a chi sta subendo un pignoramento e ha la casa all’’asta ta di bloccare tutta la procedura e di presentare un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Il tutto a condizione che il bene pignorato non sia stato già assegnato.
Se allora l’ingiunzione non motiva sul punto, il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva che incide sull’esistenza o sull’entità del credito oggetto del provvedimento monitorio.
E ciò fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito.
Rischio Esproprio
Chi sta subendo l’esproprio di una casa o di qualsiasi altro bene può presentare opposizione all’esecuzione immobiliare, anche se, in precedenza, è rimasto inerte e ha fatto scadere tutti i termini.
Secondo i giudici europei, lo Stato italiano deve garantire ai consumatori la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo delle banche anche se questo non è stato contestato a suo tempo e pertanto è divenuto definitivo.
Deve farlo, in particolare, tutte le volte in cui il credito che ha dato vita all’esecuzione forzata si basa su un contratto abusivo, contenente cioè clausole vessatorie.
Questo perché il fatto che una sentenza o un decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo e perciò non più impugnabile non può essere un limite alla tutela dei cittadini.
Pertanto per il giudice dell’esecuzione deve poter rimettere in gioco tutto il processo e bloccare l’asta giudiziaria se, alla base di tutto ciò, c’è la violazione delle norme europee che tutelano il consumatore.
Quindi, in presenza di un contratto bancario (una fideiussione, un mutuo, un’apertura di credito o qualsiasi altro contratto) che contenga clausole abusive o vessatorie, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione immobiliare anche a pignoramento già in corso e rimettere tutto in discussione.
Tutele Della Sentenza
Affinché il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione possa applicarsi il debitore deve essere un consumatore, il contratto con la banca non deve essere stato sottoscritto per ragioni lavorative, imprenditoriali o professionali; il contratto sottoscritto dal debitore con la banca deve contenere almeno una clausola vessatoria; l’asta giudiziaria non deve essersi già conclusa con il provvedimento di assegnazione dell’immobile al miglior offerente.
Attenzione
Le tutele di cui sopra valgono anche per gli imprenditori che hanno sottoscritto fideiussioni a favore delle banche garantendo con il patrimonio privato e familiare.
Sintetizzando
Il giudice, già in fase di richiesta del decreto ingiuntivo, dovrà richiedere alle banche di produrre il contratto su cui si basa il credito.
Eventualmente, deve rigettare la richiesta di decreto ingiuntivo se l’istruttoria sulla natura vessatoria della clausola risulta troppo complessa perché richiede di assumere testimonianze o svolgere una consulenza tecnica d’ufficio.
A quel punto il creditore dovrà avviare un processo ordinario di accertamento del proprio credito. L’emissione del decreto ingiuntivo deve essere motivata: l’obbligo è funzionale a informare il consumatore che il giudice del monitorio ha svolto il controllo d’ufficio sulla presenza di clausole abusive nel contratto sotteso al credito azionato.
Cosa succede se questo non accade? Al debitore deve essere consentito di presentare opposizione all’esecuzione immobiliare tardiva contro il decreto ingiuntivo anche a pignoramento già avviato. Come detto, tale regola si applica anche alle procedure già in corso, consentendo a chi sta subendo un pignoramento e ha la casa all’asta di bloccare tutta la procedura e di presentare un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Il tutto a condizione che il bene pignorato non sia stato già assegnato. In tal caso il consumatore può soltanto attivare un altro giudizio per chiedere il risarcimento del danno. Se allora l’ingiunzione non motiva sul punto, il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva che incide sull’esistenza o sull’entità del credito oggetto del provvedimento monitorio. E ciò fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito.
Le clausole abusive
Sono innumerevoli le clausole abusive che si possono rinvenire nei contratti bancari, non solo i mutui.
Per esempio, clausole che derogano al foro del consumatore, la sospensione è totale.
Indeterminatezza ed indeterminabilità della rata pattuita, la sospensione è totale.
Clausole abusive sono anche quelle che vincolano il diritto del consumatore di chiedere il trasferimento del mutuo presso altro istituto di credito.
Altre prevedono l’anatocismo, o la capitalizzazione occulta;
che limitano altri diritti del consumatore.
Ultimo, non per importanza, è possibile che il mutuo contenga pattuizioni in origine usuraria, capita più spesso di quanto si immagina.
Come comportarsi se si ha la casa all’asta
Chiedere la consulenza di un avvocato esperto in diritto bancario (il nostro studio, ndc) al fine di far valutare l’eventuale presenza di clausole abusive all’interno del contratto e chiedere quindi che venga presentata opposizione all’esecuzione immobiliare.
Opposizione per la quale, come detto, non ci sono termini di scadenza se non l’assegnazione dell’immobile pignorato all’offerente.