Opposizione a precetto: ottenuta la sospensione per € 258.848,33
Siamo lieti di segnalarvi l’ottimo risultato raggiunto da ReAsset, in tema di opposizione a precetto.
Un nostro cliente storico è “piombato” nel nostro ufficio avendo ricevuto un atto di precetto per € 258.848,33. Chiara la sua preoccupazione, la banca, nel giro di poco, avrebbe potuto prendergli tutto quello che aveva costruito in una vita di lavoro, casa, capannone, ed azienda stessa!
Ci siamo attivati subito per analizzare la documentazione collegata all’atto di precetto. Dall’analisi sono emerse importanti, nonché essenziali anomalie, necessarie per procedere all’opposizione, ottenere la sospensione e scongiurare il pericolo di un eventuale atto di pignoramento.
In particolare, l’analisi effettuata ha evidenziato l’usurarietà delle pattuizioni, occultate egregiamente dall’istituto.
È emerso, inoltre, che il valore del mutuo e quindi dell’ ipoteca erano superiori al valore stesso dell’immobile. Ovvero, nello specifico erano stati superati i c.d. limiti di finanziabilità.
Rilevate le anomalie di cui sopra, e redatta la perizia econometrica, il legale di nostra fiducia ha depositato ricorso di opposizione, in forza delle nostre eccezioni.
Il ricorso è stato accolto ex art. 38 TUB. L’articolo fornisce una definizione sul limite di finanziabilità, in particolare recita:
“Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi”.
Anche la giurisprudenza di legittimità ribadisce che:
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest’ultimo”.
Il Giudice ha così ritenuto che sussistano gravi motivi e ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto, ai sensi dell’art 615 cpc .
Il pericolo di un atto di pignoramento è stato così scongiurato..
Vi mostriamo di seguito l’ordinanza ottenuta, oscurando per ragioni di privacy i dati sensibili.
Ma vediamo di seguito cos’è il precetto, le tipologie di opposizione, perchè si deve proporre e gli effetti che ne conseguono.
- Cos’è il precetto?
- Come si arriva al precetto e alla relativa opposizione?
- Cos’è l’opposizione a precetto?
- Chi può proporre l’opposizione a precetto?
- Motivi opposizione atto di precetto
- Opposizione precetto termini
- Come fare opposizione?
Cos’è il precetto?
L’ atto di precetto è un’intimazione di pagamento derivante da un titolo esecutivo -sentenza, decreto ingiuntivo, contratto di mutuo ipotecario. Con tale atto il creditore intima al debitore di ripianare il proprio debito entro 10 giorni dalla notifica dell’atto, in mancanza procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Come si arriva al precetto e alla relativa opposizione?
Supponiamo di aver stipulato, come per la nostra azienda cliente, un rapporto di mutuo ipotecario e che per circostanze sopravvenute non riusciamo più ad adempiere alle nostre obbligazioni.
La banca di fronte alla nostra definitiva incapacità o impossibilità di proseguire coi pagamenti, risolve il rapporto di mutuo mediante la notifica di una lettera di decadenza dal beneficio del termine, nella quale ci richiede l’intero debito residuo.
A quel punto la banca, di fronte al mancato pagamento ed in forza della garanzia reale posseduta, ovvero l’ipoteca trascritta sull’immobile di nostra proprietà, procede all’espropriazione del bene. Prima però dell’espropriazione del bene deve notificare per l’appunto l’atto di precetto.
Ricevere un precetto non porta mai buone notizie..
Il suo arrivo significa che abbiamo debiti non saldati, i nostri creditori sono agguerriti e si sono rivolti in tribunale per avviare un seppur costoso e lungo procedimento, volto a prendersi con la forza giudiziaria ciò che non siamo nella possibilità di restituire.
Col rischio di cadere nell’abisso del pignoramento dei beni..
Certo è che:
- un pignoramento non viene eseguito dall’oggi al domani;
- ci sono tappe e tempi da rispettare;
- ovviamente non dobbiamo rimanere fermi e passivi di fronte a questo procedimento, in attesa di vederci portare via tutto.
Possiamo fare qualcosa quindi?
Si. Innanzitutto possiamo bloccare l’espropriazione opponendoci all’atto di precetto.
Cos’è l’opposizione a precetto?
L’opposizione a precetto è un’ opposizione all’esecuzione (art 615 cpc), che ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata o alla modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo (sentenza, opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e precetto ecc..).
L’opposizione all esecuzione, pertanto, ha ad oggetto la verifica delle condizioni dell’azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, idoneità a procedere all’esecuzione forzata, pignorabilità dei beni). Essa si differenzia dall’opposizione agli atti esecutivi (art 617 e seguenti), che invece ha lo scopo di contestare la regolarità formale dell’atto esecutivo.
Chi può proporre l’opposizione a precetto?
Sono legittimati ad opporsi, coloro, che hanno interesse a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. E’ pertanto legittimato:
- in primo luogo il debitore esecutato
- oppure il possessore o detentore del bene sottoposto ad esecuzione.
Motivi opposizione a precetto
In quali casi può essere proposta l’opposizione ad atto di precetto?
Ovviamente per promuovere un atto di opposizione a precetto devono sussistere valide condizioni quali:
- decreto ingiuntivo sprovvisto di provvisoria esecutività (opposizione atto di precetto su decreto ingiuntivo);
- opposizione a precetto mutuo fondiario;
- sentenza impugnata o sentenza priva di autorità di giudicato;
- prescrizione del diritto oggetto del titolo esecutivo;
- promozione del titolo esecutivo da un soggetto differente dal creditore o contro un soggetto sbagliato;
- esercizio dell’azione esecutiva per un diritto differente da quello contenuto nel titolo;
- non sussistono le condizioni per procedere all’esecuzione, come il caso illustrato sopra, in cui non si ottempera al limite di finanziabilità ex art 38 TUB, condizione questa necessaria per procedere all’ esecuzione.
Opposizione a precetto termini
Come anticipato nei precedenti paragrafi, il precetto concede al debitore un termine di 10 giorni per ripianare la sua situazione e versare al creditore quanto dovuto. Scaduti i 10 giorni, la naturale conseguenza del precetto, se non ci si oppone, è il pignoramento e l’esecuzione forzata.
È in sostanza l’ultimo avviso prima di vederci portare via i nostri beni.
IN MERITO ALL’EFFICACIA PRECETTO È BENE SAPERE CHE: se non viene eseguita alcuna esecuzione entro 90 giorni dalla notifica dell’atto, il precetto diventa inefficace e dovrà, eventualmente, essere rinotificato.
Come fare opposizione?
Ricevuto il precetto non ci rimane che:
- saldare il debito entro 10 giorni dalla notifica
- oppure opporsi all’atto di precetto
Ovviamente escludiamo l’ipotesi di ignorare l’atto, poiché in quel caso l’unico ed inevitabile esito sarebbe l’espropriazione.
NOTA BENE: che il termine dei 10 giorni potrebbe essere eliminato a seguito di autorizzazione del giudice, laddove il creditore provi la sussistenza di un grave pericolo nel ritardo.
Tale procedimento è complesso e delicato per cui è indispensabile avere un supporto tecnico e legale.
Come per l’azienda nostra cliente, analizzeremo la tua situazione debitoria e verificheremo i rapporti oggetto del precetto. Ti assisteremo, così, durante tutto l’iter, consigliandoti le strade migliori per risolvere il tuo problema di debito.
Certo è che se si riuscisse ad anticipare la banca, promuovendo giudizio prima di vedersi notificare un precetto, la strada sarebbe maggiormente agevolata (blocca la banca).