Commissione Istruttoria Veloce cos è
La Commissione Istruttoria Veloce (CIV) rientra nell’ambito delle commissioni bancarie e può assumere svariate denominazioni quali “Commissione utilizzi oltre disponibilità fondi” o “Indennità di Sconfinamento” e dovrebbe ( il condizionale è d’obbligo) essere addebitata dalla Banca al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- il conto corrente non è affidato, ed il cliente utilizza somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto
- si produce uno sconfinamento fido: ovvero si utilizzano delle somme di denaro oltre il limite del fido.
Nella maggior parte dei casi è la seconda condizione a verificarsi.
In questa ipotesi, la Banca addebita la commissione di istruttoria veloce a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’attività di valutazione del merito creditizio del cliente. In caso di esito positivo autorizza lo sconfinamento. La Banca, dunque, non ha l’obbligo di concedere lo sconfino.
Applica le CIV a seguito di istruttoria veloce anche in assenza di una richiesta formale del cliente.
Nella maggior parte delle volte viene applicata per scaglioni di sconfinamento, una sola volta al giorno, anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata.
Tuttavia non vi è un chiaro ed univoco meccanismo di applicazione…
Non mancano, infatti, Istituti bancari che pattuiscono importi fissi di CIV da applicare per ogni singolo scoperto di conto corrente.
Non è raro che gli addebiti vengano eseguiti direttamente tra i movimenti dell’estratto conto, anche più volte all’interno dello stesso trimestre, senza fornire peraltro alcun prospetto di calcolo.
Disciplina normativa
La Commissione Istruttoria Veloce insieme alla Commissione Disponibilità Fondi (la commissione addebitata per la remunerazione del fido), ha sostituto la Commissione Massimo Scoperto.
Nello specifico, la commissione di massimo scoperto è stata dichiarata illegittima nel 2011 con l’art 117 bis TUB, il quale stabilisce:
“I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione […] non può superare peraltro lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
Inoltre, le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola tuttavia non comporta la nullità del contratto. “
L’eliminazione della commissione di massimo scoperto ha spianato il campo alle banche per poter applicare nuove commissioni quali ad esempio la c.d “commissione onnicomprensiva”.
Ebbene, tale commissione nella prassi bancaria è rappresentata proprio dalla commissione disponibilità fondi, dalle spese istruttoria fido e le commissioni di istruttoria veloce o indennità di sconfinamento addebitate generalmente a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido in funzione del numero dei giorni di utilizzo o sulla base dei numeri debitori prodotti in extra-fido.
Le caratteristiche della Commissione Istruttoria Veloce CIV
L’attuazione delle previsioni contenute nell’art. 117 bis del TUB è stata demandata al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) che, in data 30.06.2012, ha emanato il Decreto n. 644 che ha dettagliatamente definito le caratteristiche della Commissione Istruttoria Veloce:
- È determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere, inoltre, applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela.
- Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell’importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo
- Non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4
- È applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente
- È applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata
- Se lo sconfinamento, invece, è solo sul saldo per valuta non sono applicati né commissioni istruttoria veloce né tassi di interesse previsto al comma 1, lett. b)
Quando non è dovuta la CIV Commissione Istruttoria Veloce?
- Nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro
ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi
- Lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito
- Lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario
Quali sono le operazioni non soggette alle CIV?
- Pagamento di commissioni, interessi, canoni e competenze
- Rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente
- Rettifiche valute
- Imposte di bollo e ritenute
- Competenze girocontate da altri conti correnti (come ad esempio conti di anticipo fatture)
Un esempio pratico
Riportiamo di seguito l’estratto conto di un’azienda nostra cliente che è stata spropositatamente bersagliata da un noto Istituto di credito.