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Il Piano di Rientro Fido Bancario

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La Sottoscrizione di un Piano di Rientro Fido è Sempre la Scelta Giusta?

La sottoscrizione di un piano di rientro fido bancario potrebbe comportare un riconoscimento del debito e rendere più difficile la possibilità di contestare il saldo del conto corrente per l’applicazione di anatocismo, usura, interessi passivi ultra legali, commissione di massimo scoperto e valute differite sulle operazioni.

Sovente, gli istituti di credito, a causa della sopravvenuta mancanza di fiducia nella solvibilità delle aziende correntiste, revocano integralmente o parzialmente gli affidamenti concessi, chiedendo l’immediata restituzione delle somme risultanti dal saldo debitorio del conto corrente affidato.

Nell’ipotesi di omesso versamento delle somme risultanti a debito, prospettano al cliente:

  • il passaggio a sofferenza della posizione,
  • la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia,
  • la richiesta di decreti ingiuntivi e/o l’inizio di azioni esecutive mobiliari o immobiliari,
  • nell’ipotesi in cui le precedenti azioni restino infruttuose (pignoramento negativo), istanze di fallimento e procedure concorsuali.

L’imprenditore che si vede recapitare una lettera di decadenza del beneficio del termine e revoca degli affidamenti si reca immediatamente dal direttore della filiale, il quale propone al malcapitato di sottoscrivere un piano di rientro fido a rate, ovvero con pagamenti frazionati e, possibilmente, garantiti da cambiali, fideiussioni o ipoteche volontarie.

Al fine di scongiurare il rischio di fallimento e salvare l’azienda e il patrimonio familiare, l’imprenditore è disposto ad accettare qualsiasi condizione, anche se consapevole del fatto che difficilmente potrà rispettare le scadenze convenute e adempiere al piano di rientro del debito.

Per l’imprenditore, ciò comporta l’inizio della fine della propria azienda, perché sottoscrivendo il piano di rientro predisposto dalla banca, riconosce il debito ed esonera la banca dall’onere di provare il rapporto fondamentale da cui scaturisce il proprio credito.

Ciò significa che, nell’ipotesi in cui l’imprenditore ritardi il pagamento di una rata, la banca potrà ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e iscrivere ipoteca giudiziale.

Il correntista, se non difeso adeguatamente, non potrà nemmeno opporsi al decreto ingiuntivo per contestare il saldo del conto corrente (per illegittima applicazione di anatocismo, usura, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, ecc.) perché ha già dichiarato, riconoscendo il debito, di essere debitore dell’importo indicato nel piano di rientro fido bancario.

Detto questo, va da sé che l’imprenditore che riceve una richiesta di rientro fido non deve assolutamente firmare alcun documento bancario ma rivolgersi ad avvocati e consulenti specializzati in diritto e analisi dei rapporti bancari, al fine di valutare la legittimità della pretesa creditoria della banca e agire di conseguenza.

Se si è firmato un piano di rientro bancario con ricognizione di debito, anche se con maggiori difficoltà, è possibile, avvalendosi di assistenza specializzata, contestare giudizialmente il saldo esposto dall’istituto di credito.

In ogni caso, se arriva la richiesta di rientro, non bisogna firmare alcun documento predisposto dalla banca, ma contestare il saldo debitore mediante la notifica di un atto di citazione corredato da una perizia econometrica, rivolgendosi a professionisti specializzati, come il nostro studio.

Affidati ai professionisti.

A cura dell’Avv. Francesco Gervasi

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